Tessere di riconoscimento

AVVISO

Sospensione servizio rilascio Tessere di Riconoscimento MOD. AT e BT dal 1 dicembre 2017 per esaurimento scorta di modelli tessera

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO_UFFICIALEU.0026763.24-11-2017

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ha diritto al rilascio della tessera il solo personale statale di ruolo ordinario, i famigliari (coniuge e figli minori) e il personale collocato a riposo;

  1. il personale collocato a riposo deve presentare personalmente il mod.260 presso l’ufficio tessere di riconoscimento dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma – Via Frangipane 41 Roma piano terra –
  2. il mod. 260, compilato in ogni sua parte, possibilmente in stampatello e firmato dall’interessato, deve essere trasmesso con lettera di accompagnamento, non cumulativa, tramite la scuola di titolarità, dove risulti che il richiedente presta servizio con contratto a tempo indeterminato e sia indicato ciò che si allega;
  3. in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta:
  4. in caso di smarrimento o di furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento deve essere allegata copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
  5. nel caso in cui al dipendente non sia mai stata rilasciata la tessera di riconoscimento, tale circostanza deve essere attestata  mediante la dichiarazione che si tratta della prima richiesta;
  6. devono essere allegati due esemplari della stessa fotografia di data recentissima, formato tessera cartacea, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro;
  7. la fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l’espatrio: in questo caso per il rilascio è necessario l’assenso scritto dell’altro genitore con fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. Non hanno diritto al rilascio della tessera i figli che hanno compiuto il 18° anno di età: i figli a cui è stata rilasciata la tessera devono restituirla, al compimento del 18° anno di età, all’amministrazione;
  8. La richiesta per i figli disabili deve essere corredata dal Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno rilasciato dal Tribunale.
  9. nelle richieste per i familiari si deve allegare l’autocertificazione dello stato di famiglia;
  10. la tessera di riconoscimento consente l’espatrio in tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
  11. la tessera è valida per dieci anni.
  12. la tessera deve essere controfirmata dal richiedente;
  13. nel caso in cui la richiesta riguardi il coniuge, occorre dichiarare che quest’ultimo non riveste la qualifica di dipendente statale;
  14. il ritiro delle tessere deve essere effettuato personalmente, presso l’ufficio tessere di riconoscimento dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma – Via Frangipane 41 Roma piano terra . Se impossibilitati venire, effettuare delega a persona di  propria fiducia con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato.
  15. le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi Speciali.

Modello 260

Per saperne di più contatta la I Unità Operativa – Ufficio Tessere di Riconoscimento  tel. 06 77392463

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